Nella Delibera n. 94 del 24 maggio 2021 della Corte dei conti Lombardia, un Commissario straordinario, dopo aver illustrato alcuni passaggi della normativa in tema di obblighi di dismissione delle partecipazioni detenute da Amministrazioni pubbliche e, in particolare, della deroga temporanea introdotta dall’art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018, ha chiesto un parere in merito all’obbligo del rispetto del termine del 31 dicembre 2021 per la dismissione per alienazione delle quote societarie e quali azioni minime debbano essere intraprese perché l’obbligo possa considerarsi ottemperato. La Sezione rileva che l’art. 24, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2016, ha introdotto una deroga temporanea alla disciplina prevista dai commi 4 e 5, consentendo, a condizione che la Società sia stata in utile nel triennio precedente alla ricognizione, di non procedere alla alienazione senza incorrere nelle conseguenze previste dal comma 5 dell’art. 24. Allo scadere del termine del 31 dicembre 2021 tornano ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risulta alienata a tale data, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e la partecipazione viene liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del Cc..




