Sentenza della Corte di Giustizia Ue, Causa n. C-94/19 dell’11 marzo 2020
Risulta rilevante ai fini dell’Iva il distacco di personale della Società controllante presso la Società controllata, a fronte del quale è versato solo il rimborso del relativo costo; pertanto, non risulterebbe conforme con il diritto comunitario l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, il quale esclude dall’assoggettamento a Iva i prestiti di personale o i distacchi a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue, con la Causa n. C-94/19 dell’11 marzo 2020.
L’art. 2 del VI Direttiva
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