Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 209 del 31 luglio 2025
L’assegnazione temporanea di personale di un Ente pubblico a favore di una propria Società partecipata non consente di valutarne correttamente la sostenibilità finanziaria se il relativo costo rimane a carico del bilancio comunale. Questo è uno dei passaggi centrali della Delibera in epigrafe indicata con cui la Sezione, nell’ambito della verifica prevista dall’art. 5, commi 3 e 4, del Tusp, ha esaminato la documentazione sulla costituzione di una Società “in house” totalmente partecipata dal Comune, destinata alla gestione della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate patrimoniali, oltre ad attività accessorie e di supporto. Secondo la Sezione, l’errata convinzione dell’Ente che l’impiego di personale in distacco non comportasse oneri per la Società ha comportato che le previsioni sul fabbisogno di personale nella fase di avvio e i relativi costi non siano state fondate su stime economico-finanziarie affidabili, compromettendo la valutazione della sostenibilità. La normativa prevede espressamente, all’art. 23-bis, comma 7, del Dlgs. 165/2001, che il costo del personale assegnato temporaneamente a un soggetto privato sia a carico di quest’ultimo. La Sezione ha inoltre formulato rilievi su altri aspetti previsti dall’art. 5 del Tusp, soffermandosi in particolare sulla previsione statutaria che consente alla Società di emettere obbligazioni convertibili in azioni nei confronti del socio pubblico. Pur essendo questa facoltà ammessa dall’art. 2420-bis del Cc., potrebbe comportare criticità per 2 ragioni: da un lato, si tratta di strumenti di raccolta di capitale presso l’azionista pubblico che, in determinate circostanze, potrebbero entrare in contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato; dall’altro, potrebbero configurare una forma di “soccorso finanziario” vietata dall’art. 14 del Tusp, divieto che vale in qualsiasi forma giuridica e richiede, nei casi di crisi aziendale, l’esistenza di un Piano di risanamento.





