Aran ha recentemente fornito nuovi chiarimenti in materia di distacco sindacale, intervenendo su alcuni aspetti operativi rilevanti riguardanti l’erogazione dei buoni pasto, la gestione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 e il recupero delle giornate non fruite. In particolare, viene ribadito che i periodi di distacco sindacale non sono equiparati allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione e, di conseguenza, non possono essere riconosciuti benefici collegati all’effettiva prestazione lavorativa, come ad esempio il buono pasto.
Sul punto, l’art. 19, comma 3, del Contratto collettivo nazionale-quadro 4 dicembre 2017 stabilisce che i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al
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