Distribuzione delle risorse ai Comuni e contributo alla finanza pubblica: la Corte Costituzionale conferma la legittimità delle scelte statali

Corte Costituzionale, Sentenza n. 45 del 17 aprile 2025

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213/2023, che ha modificato la distribuzione delle risorse statali ai Comuni, spostando parte di queste dal 2Fondo di solidarietà comunale” (istituito dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012) ad un nuovo fondo con regole specifiche per finanziare servizi essenziali come Assistenza sociale, Asili nido e Trasporto di studenti disabili (“Fondo per l’equità del livello dei servizi”, istituito dall’art. 1, comma 496, della Legge n. 213/2023). Allo stesso tempo, è stato imposto ai Comuni un taglio obbligatorio di risorse (art. 1, comma 533, della Legge n. 213/2023) da destinare alla finanza pubblica nazionale, che durerà diversi anni.

Queste scelte sono state contestate facendo riferimento agli artt. 119, commi 1, 3, 4 e 5, e 120, comma 2, della Costituzione, perché si sostiene che riducano l’autonomia finanziaria dei Comuni, rischino di compromettere l’erogazione dei servizi fondamentali e violino accordi presi in passato tra Stato e Comuni (Intesa 30 gennaio 2020 in Conferenza Stato-Città), oltre a creare trattamenti ingiusti tra Enti locali in situazioni finanziarie diverse.

La Corte Costituzionale, facendo anche riferimento alla sua precedente Sentenza n. 71/2023, ha stabilito che la decisione dello Stato di spostare le risorse nel nuovo fondo è legittima perché serve a garantire servizi essenziali e rispetta la Costituzione, ritenendo che il taglio imposto ai Comuni sia ammissibile in quanto inserito in una strategia di contenimento della spesa pubblica concordata anche a livello europeo, con richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 81 e 97 della Costituzione, precisando che la misura tutela comunque le spese destinate ai diritti sociali (Missione 12 dei bilanci comunali). Inoltre, ha giudicato corretta la scelta di esentare solo alcuni Comuni particolarmente in difficoltà dal contributo alla finanza pubblica, in applicazione delle norme sul dissesto finanziario (artt. 243-bis e 244 del Tuel) e degli accordi di risanamento finanziario previsti dall’art. 1, comma 572, della Legge n. 234/2021, e dall’art. 43, comma 2, del Dl. n. 50/2022, come convertito dalla Legge n. 91/2022, poiché queste situazioni sono eccezionali e giustificano un trattamento diverso.

In conclusione, per i Giudici costituzionali lo Stato ha agito nei limiti della Costituzione, anche se le scelte prese riducono l’autonomia dei Comuni, ma ciò è giustificato dalla necessità di mantenere l’equilibrio generale dei conti pubblici.

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