Nella Delibera n. 127 del 29 giugno 2017 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere in merito alla permanenza della vigenza del divieto di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che determinato, in capo alle Province, anche con riferimento alla disciplina speciale in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. In particolare, l’Amministrazione provinciale, nell’intento di ottemperare a tale normativa, pur nell’incertezza del quadro normativo e finanziario di riferimento, ha stipulato con un’Agenzia una convenzione per l’inserimento lavorativo di disabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, della Legge n. 68/99, finalizzata alla programmazione triennale delle assunzioni obbligatorie per legge.
La Sezione chiarisce che il Legislatore, con il Dl. n. 50/17, ha confermato il divieto generale di assunzioni a tempo indeterminato per le Province, prevedendo un’unica deroga “per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle Province delle Regioni a Statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle ‘funzioni fondamentali’ previste dall’art. 1, commi 85 e 86, delle Legge n. 56/14”. Tale divieto ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla Legge n. 68/99, nel caso in cui l’Ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla Legge medesima. Quindi, la Sezione conferma l’attuale vigenza del divieto di assunzioni di personale in capo alle Province.




