Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 104 del 12 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere in merito alla interpretazione di norme in materia di divieto di cumulo delle indennità degli Amministratori. Con il primo e secondo quesito, il Comune chiede se un Consigliere regionale della Sardegna che sia anche Sindaco di un Comune con meno di 10.000 abitanti, possa scegliere di ricevere l’indennità da Sindaco invece di quella da Consigliere regionale (quesito 1) o se possa cumulare entrambe le indennità (quesito 2). La Sezione ha esaminato entrambi i quesiti insieme, poiché sono strettamente collegati, e ha ribadito l’importanza di attenersi all’interpretazione letterale delle norme. Secondo l’art. 83, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), i Consiglieri regionali non possono percepire altre indennità, compresa quella da Sindaco prevista dall’art. 82, comma 1, del Tuel. Il comma 3 dell’art. 83 del Tuel permette un’opzione solo in caso di cariche incompatibili, non applicabile al caso del Consigliere regionale che sia anche Sindaco di un Comune sotto i 10.000 abitanti, poiché tale situazione è compatibile secondo lo Statuto speciale della Regione Sardegna. Pertanto, non è prevista alcuna deroga al divieto di cumulo delle indennità, né un diritto di opzione per cariche compatibili. Le indennità di funzione non sono cumulabili e il Consigliere regionale può percepire solo l’indennità da Consigliere regionale. In sintesi, la normativa esaminata non permette il cumulo delle indennità, né un’opzione tra esse per il caso specifico. La Sezione conferma l’interpretazione letterale delle norme e sottolinea che eventuali ampliamenti o restrizioni devono essere espressamente previsti dal Legislatore.