Corte dei conti Sardegna, Sentenza n. 130 del 17 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’incompatibilità tra “Pubblico Impiego” e carica di Amministratore in Società con scopo di lucro. La Sezione osserva che l’art. 60 del Dpr. n. 3/1957, stabilisce che l’assenza di funzioni gestionali si applica solo a ruoli che, all’interno di una Società, non comportino attività di questo tipo, come la figura di socio, per la quale non si verificano i vincoli di incompatibilità in questione. Tuttavia, secondo la Sezione, non ha rilevanza se la partecipazione ad un Organo di governance societaria abbia effettivamente portato o meno all’esercizio concreto di tali attività, poiché non spetta all’Amministrazione accertare questo fatto. La norma infatti impone un divieto assoluto per i dipendenti pubblici di ricoprire incarichi in Società a scopo di lucro, ancor più se tali incarichi sono remunerati e non vi sia una chiara limitazione dei poteri di amministrazione.


