Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 145 del 11 settembre 2024
Nel caso esaminato, un Sindaco ha posto diverse domande sull’obbligo dell’Amministrazione di stipulare polizze assicurative per coprire eventuali risarcimenti a terzi, in riferimento alle spese previste nel quadro economico, ai sensi dell’art. 45, comma 5, del nuovo “Codice degli Appalti”. Il Comune sostiene che il divieto di assicurare i dipendenti per responsabilità civile verso terzi, stabilito dalla Legge n. 244/2007, sia stato superato dall’art. 45 del “Codice degli Appalti”, considerato come norma speciale. Tuttavia, la Sezione sottolinea che questa interpretazione è errata. L’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007, non riguarda solo il divieto generale di stipulare Polizze per coprire i danni erariali dei dipendenti pubblici, ma stabilisce una nullità contrattuale ancora valida per le assicurazioni che coprono i rischi legati alla responsabilità amministrativa e contabile degli Amministratori pubblici.
La Sezione ha chiarito che questo divieto riguarda solo la copertura della responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico, e non si applica alla questione posta dal Comune, che riguarda la responsabilità civile verso terzi dei dipendenti. La norma si riferisce agli Amministratori e alla responsabilità erariale, mentre il quesito del Comune riguarda una responsabilità civile, che è una questione diversa.


