È stata pubblicata nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2026 la Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’Autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.
Il Provvedimento prevede Misure di rafforzamento operativo e organizzativo delle Forze di Polizia, incluse le Polizie locali con riferimento ad interventi in materia di Sicurezza urbana.
A tal fine, l’Esecutivo è intervenuto con Disposizioni mirate, concentrate in particolare nell’art. 6 – che non ha subito modifiche in sede di conversione – il quale introduce significative deroghe ai vincoli di finanza pubblica e ai limiti ordinariamente applicabili alla spesa di personale.
In primo luogo, il comma 3 prevede che le risorse del “Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana”, istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 35-quater del Dl. n. 113/2018, possano essere utilizzate dai Comuni anche per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale. La norma chiarisce espressamente che tali compensi non sono soggetti, né alle limitazioni legislative e contrattuali in materia di lavoro straordinario, né al vincolo di finanza pubblica previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, superando così i tradizionali tetti al salario accessorio.
Ulteriori risorse potranno provenire dall’Imposta di soggiorno. In tal senso, il comma 4 consente ai Comuni capoluogo di Provincia, alle Unioni di Comuni, ed agli Enti inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di destinare il gettito dell’Imposta, disciplinata dall’art. 4, del Dlgs. n. 23/2011, anche al finanziamento di iniziative di Sicurezza urbana, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia locale e il pagamento dello straordinario, stabilendo che tali spese non incidano sui limiti complessivi di spesa del personale, né sulle capacità assunzionali.
Un ulteriore canale di finanziamento è rappresentato dai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del “Codice della Strada”, di cui all’art. 208 del Dlgs. n. 285/1992. Le relative risorse potranno essere destinate ad incentivare incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni richieste alla Polizia locale, in particolare per il lavoro straordinario, senza soggiacere ai limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e senza incidere sul tetto del salario accessorio 2016. In tal modo viene sostanzialmente superato il Principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 5/SezAut/2019/Qmig), che aveva escluso la possibilità di incrementare il “Fondo per lo straordinario” mediante tali proventi.
Infine, il comma 6 interviene in modo esplicito anche sul tema delle assunzioni stagionali di Vigili finanziate con i proventi delle sanzioni stradali, stabilendo che la relativa spesa non rileva ai fini dei limiti al lavoro flessibile previsti dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, e, previa autorizzazione della Cosfel, limitatamente agli Enti di cui agli artt. 242, 243-bis e 244 del Tuel, in deroga ai vincoli di cui all’art. 259, comma 6, del Tuel, e non si computa nella determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. La disposizione, oltre a rafforzare la possibilità per gli Enti di far fronte ai picchi stagionali di attività, supera l’orientamento restrittivo consolidato della Magistratura contabile, segnando un cambio di passo significativo nella disciplina delle risorse destinate alla Sicurezza urbana.


