Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 131 del 3 giugno 2025
Un’Amministrazione comunale ha chiesto se sia possibile donare un bene del patrimonio disponibile, con vincolo di destinazione, a un soggetto privato che da anni svolge attività di interesse pubblico, oppure se tale operazione sia impedita dai principi che impongono la valorizzazione onerosa dei beni pubblici. Il quesito nasce da una situazione concreta, in cui un Ente ha realizzato su suolo comunale un Centro di pronto intervento in forza di un diritto di superficie costituito con atto non trascritto. L’intenzione delle parti è quella di “regolarizzare” la situazione giuridica attuale, formalizzando il trasferimento del diritto superficiario a titolo gratuito, con durata novantanovennale, in cambio del vincolo di destinazione a scopi di Protezione civile e soccorso.
La Sezione ha innanzitutto chiarito che la questione è ammissibile sotto il profilo astratto, trattandosi di interpretazione normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare, pur non potendo esprimersi su casi concreti o su atti gestionali specifici. La Sezione ricorda che non esiste, nell’ordinamento, un divieto assoluto per gli Enti pubblici di effettuare donazioni. Anche se le norme generali sulla contabilità pubblica e sulla valorizzazione del patrimonio spingono verso forme di gestione economicamente produttive, non si esclude la possibilità di ricorrere, in casi giustificati, ad atti di disposizione gratuita. La giurisprudenza ha infatti affermato che l’Amministrazione può eccezionalmente cedere beni senza corrispettivo, a condizione che ciò persegua un interesse pubblico di livello pari o superiore a quello rappresentato dal vantaggio economico eventualmente conseguibile. In questa logica, anche la donazione cosiddetta “modale“, cioè accompagnata da un vincolo d’uso a favore della Collettività, può ritenersi ammissibile, se rappresenta la scelta più funzionale all’interesse pubblico. Ciò vale anche quando l’atto non è previsto da una norma speciale, ma trova giustificazione nella concreta utilità pubblica che ne deriva.
La Sezione conclude che un Comune può ricorrere alla donazione modale di un proprio bene se tale scelta è adeguatamente motivata, funzionale alla migliore cura dell’interesse pubblico e idonea a sanare una situazione di fatto consolidata. La valutazione spetta in via esclusiva all’Amministrazione, che deve agire con trasparenza, responsabilità e coerenza con i fini istituzionali.


