E-fatture trasmesse a “Sdi” a inizio anno 2021: se datate ante 1° gennaio 2021 consentito l’utilizzo anche del vecchio tracciato

L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha inserito nel Proprio portale dedicato la faq n. 149 in materia di fatturazione elettronica, in vista delle nuove modifiche tecniche in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Nello specifico, è stato chiesto se verrà scartato un file trasmesso a “Sdi” dopo il 31 dicembre 2020, riferito ad una fattura elettronica predisposta con il vecchio tracciato e che riporta nel campo-data del Documento una data antecedente il 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che un file di questo tipo non verrà scartato perché “i controlli effettuati dal ‘Sdi’ sono relativi alla data del documento. Pertanto, una fattura elettronica che riporta la data del 31 dicembre 2020 ma viene trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da ‘Sdi’ anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica che riporta la data del 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.

Ricordiamo che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 20 aprile 2020 ha disposto che le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvate con il Provvedimento 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il Provvedimento 30 aprile 2018.

La motivazione della modifica è legata alla allora (ma, diremmo, ancora …) situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Covid-19”, recependo anche le istanze degli operatori e delle Associazioni di categoria.

Il Provvedimento 20 aprile 2020 modifica i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 febbraio 2020. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il “Sistema di interscambio” accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte, sia con il nuovo schema allegato al Provvedimento in commento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 aprile 2018). Dal 1° gennaio 2021 il “Sistema di interscambio” accetterà invece esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento 20 aprile 2020.

La faq diffusa in data 15 ottobre aiuta dunque a comprendere meglio tale passaggio.