È nullo l’atto di cessione di un immobile da parte di un condannato al risarcimento di un danno erariale

di Angelo “Lucio” Cavallari

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Sentenza n. 136/2025

Fatto:

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio, unitamente ai figli, un ex Assessore di un Comune calabro, in precedenza condannato a risarcire un danno arrecato al Comune, per chiedere una declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo relativo ad un bene di proprietà del convenuto ritenendo che l’atto ledesse i diritti dell’Ente.

La vicenda trae origine da un contratto di appalto per lavori di riqualificazione per la realizzazione di un percorso pedonale che nel 2007 era stato affidato dall’Ente Locale ad un’Impresa pur esistendo un problema di indisponibilità delle aree dove avrebbe dovuto essere effettuato l’intervento, già nota all’Ente in precedenza ma che aveva trovato risoluzione solo nel 2011.

La mancata disponibilità dell’area aveva quindi determinato una durata abnorme dei lavori, che avevano potuto essere completati solo dopo 5 anni, non avendo di conseguenza potuto la Ditta rispettare i tempi di consegna a causa del comportamento dell’Ente. L’Impresa a quel punto aveva fatto ricorso ad un lodo arbitrale non impugnabile, così come previsto dal contratto, che aveva condannato il Comune a risarcire l’aggiudicataria di oltre un milione di Euro.

In seguito al pagamento effettuato dall’Ente dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio era intervenuta, dapprima la Sentenza della Sezione giurisdizionale Calabria n. 422/2020, depositata il 29/12/2020, che aveva condannato tra gli altri il convenuto al risarcimento di parte del danno causato. Lo stesso, unitamente ad altri condannati dalla Sezione, aveva in seguito interposto appello, deciso dalla II Sezione centrale di appello nella Sentenza n. 613/2022 depositata il 19/12/2022, che, pur accogliendo parzialmente l’appello riducendo la stima del danno ad Euro 828.000, aveva condannato l’Assessore al pagamento dell’importo di Euro 227.700. Il 4 gennaio 2023 con atto notarile il convenuto aveva provveduto ad alienare ai figli il 50% della proprietà di un immobile trattenendo per sé la riserva del diritto di abitazione.

La Procura regionale, ritenendo che tale atto ledesse i diritti del Comune creditore, aveva quindi citato in giudizio presso la Sezione giurisdizionale l’Assessore ed i figli al fine di ottenere l’annullamento dell’atto.

Alla citazione si erano opposti i convenuti, sostenendo che l’Assessore, a causa della malattia della moglie, aveva dovuto richiedere dei prestiti ai figli per far fronte alle ingenti spese e, di conseguenza, la donazione del 50% dell’immobile ai figli da parte sua doveva piuttosto essere qualificata come una “datio in solutum” del debito precedentemente maturato e che quindi dovesse trovare applicazione il comma 3 dell’art. 2901 del Codice civile,[1] secondo il quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. I convenuti avevano inoltre sostenuto che, avendo il Comune notificato un atto di notifica di un procedimento esecutivo di pignoramento mobiliare nei confronti dell’Assessore 6 mesi solo dopo la Sentenza della Sezione di Appello, la stipula dell’atto, avvenuta precedentemente alla notifica del precetto, non proverebbe, né il cosiddetto “animus nocendi”dell’Assessore, né il “consilium fraudis”dei beneficiari convenuti, richiedendo quindi il rigetto della domanda per infondatezza.

La Procura nel corso dell’udienza aveva inoltre eccepito come non esistesse la prova dell’esistenza di un rapporto di credito/debito tra le parti contraenti.

Diritto

Il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento integrale l’azione revocatoria della Procura, esistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 2901, n. 1) (“credito eventuale, ragioni del creditore pregiudicate da un atto di disposizione immobiliare a titolo gratuito, posteriore alla formazione del credito, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore)” e 2) del Codice civile “(in caso di atto a titolo oneroso, consapevolezza da parte del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore)”.

Preliminarmente la Corte rileva come si debba ritenere sussistere il credito statuito nella Sentenza n. 613/2022, dal momento che il credito stesso era già attuale nell’anno 2015, essendo esso insorto al momento di commissione dell’illecito. In seguito, la pretesa risarcitoria si era originata nel 2019 con la notifica dell’invito a dedurre finendo per cristallizzarsi nell’udienza di discussione del 2020.

Secondo la Corte regionale, l’atto dispositivo del 2023 aveva quindi come effetto quello di rendere il bene immobile non aggredibile dai creditore, mettendo a rischio la riscossione del suo credito. Col risultato che l’azione revocatoria per il recupero della garanzia del credito vantato diventava quindi l’unica strada percorribile per il creditore per la salvaguardia del proprio diritto.

Secondo la Cassazione – Sezione 3, Ordinanza n. 22161/2019, Rv. n. 654936–01, infatti, “il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”. La stessa Sezione della Suprema Corte, con la Sentenza n. 11121/2020, aveva poi chiarito come, “nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito …”.

Secondo la Sezione, non esiste quindi alcun dubbio sul fatto che il credito vantato sia sorto prima dell’effettuazione dell’atto dispositivo, rendendo quindi priva di valore l’affermazione dei convenuti riguardo all’assenza, sia di ”animum nocendi” che del “consilium fraudis”.

In riferimento invece al profilo oggettivo, il c.d. “eventus damni”, la Corte fa notare come perché l’azione risarcitoria possa essere esercitata non è necessario che un atto abbia come conseguenza la totale compromissione del patrimonio del debitore ma è anzi suo onere dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il debito (Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011). Mentre, nel caso in esame, il valore di cessione della metà dell’immobile, sito in una località marina, risulta dall’atto essere pari a soli Euro 30.000. Per la Corte tale prezzo di cessione, non documentato nell’atto neppure da una perizia di parte, appare essere oggettivamente sottostimato rispetto al reale valore, finendo così per compromettere la salvaguardia del credito di Euro 227.000 vantato dal Comune. Né vi possono essere dubbi sul fatto che le parti, dato anche il rapporto familiare che intercorre tra loro, fossero pienamente consapevoli della lesione delle ragioni del creditore che l’atto avrebbe causato. Né – secondo la Corte – esistono prove concrete, neppure nell’atto dispositivo, che l’operazione sia stata posta in essere come “datio in solutum” del debito insorto negli anni nei confronti dei figli.

Per questi motivi la Corte ha accolto l’atto di citazione in revocatoria, dichiarando inefficace nei confronti del Comune di Crotone l’atto di cessione parziale dell’immobile effettuato dal convenuto nei confronti dei figli.

Commento:

È qui interessante notare come nell’azione revocatoria dell’atto dispositivo da parte di un condannato al risarcimento di un danno erariale il momento del sorgere del credito si configuri nella data del contratto, se il credito è di fonte contrattuale, o nella data dell’illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito.


[1] Rd. n. 262/1942 – Codice civile- Art. 2901 – Condizioni

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.