Edificabilità di un’area: desunta dalla qualificazione attribuita nel Prg

Nella Sentenza n. 5763 del 9 marzo 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda l’edificabilità di un’area. La Suprema Corte afferma che, in materia di Ici, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del Dl. n. 203/05, convertito con modifiche in Legge n. 248/05, e dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/06, convertito con modifiche in Legge n. 248/06 – che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/92 – l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Prg adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. Al riguardo, i Giudici di legittimità specificano che l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 504/92, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure quando per lo stesso terreno esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione fiscale di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.