È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 24 settembre 2020 il Decreto n. 72 del 25 luglio 2020 del Ministero dell’Istruzione, che prevede il finanziamento di un secondo Piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di Edilizia scolastica 2018-2020.
Si tratta di uno stanziamento pari a 320.000.000 Euro.
L’importo è stato suddiviso tra le Regioni sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’art. 2, comma 3, del Dm. Mef 3 gennaio 2018, così come definiti nell’Intesa del 6 settembre 2018 in Conferenza unificata. L’importo complessivo da assegnare agli Enti Locali, definito sulla base dei Piani regionali presentati, è di 297.459.399,23 Euro; la somma residua di 22.540.600,77 Euro è assegnata per ulteriori interventi e per quelli relativi alla Regione Calabria non autorizzata con il Dm. in commento.
Il Provvedimento in commento consente agli Enti Locali di avviare le procedure di gara per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori e dispone che il termine per l’affidamento dei lavori, da calcolare a partire dalla data di pubblicazione del Decreto in commento in G.U., sia pari a:
– 12 mesi per gli interventi il cui importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
– 18 mesi per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Le erogazioni saranno disposte in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, previa richiesta dell’Ente Locale beneficiario; la restante somma può essere richiesta solo dopo l’aggiudicazione dei lavori e sarà erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori, certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al 90%. Il residuo 10% sarà liquidato ad avvenuto collaudo o a seguito del certificato di regolare esecuzione.
Eventuali violazioni del “Codice dei Contratti” o dei termini di cui sopra comportano la revoca del finanziamento. Il medesimo provvedimento scatta laddove emerga che gli interventi finanziati con le risorse in questione sono assegnatari di altri finanziamenti nazionali o comunitari oppure risultino essere stati avviati prima dell’emanazione del Decreto in commento.
In caso di revoca, le risorse incassate dagli Enti Locali dovrebbero essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al “Fondo” ex art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018.
di Elisa Gentilini




