Edilizia scolastica: in G.U. i Dm. su Programmazione nazionale per il triennio 2018-2020 e applicazione delle norme antincendio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 78 del 4 aprile 2018 il Dm. Mef 3 gennaio 2018, riguardante la Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

Si tratta di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’Istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali (o di proprietà della Regione per la sola Regione Valle d’Aosta), nonché di interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e dalla realizzazione di Palestre scolastiche nelle Scuole o ad interventi volti al miglioramento delle Palestre scolastiche esistenti.

Le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Società Cassa Depositi e Prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.

Le Regioni dovranno trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, a Mef e Mit, entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, i “Piani regionali triennali di edilizia scolastica” redatti sulla base delle richieste presentate dagli Enti Locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con Dm. Miur.

I Piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle rispettive Regioni saranno trasmessi al Miur, che procederà a trasmetterli al Ministero delle Infrastrutture e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad inserirli in un’unica programmazione nazionale. Il Miur provvederà quindi a ripartire su base regionale le risorse, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituirà in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Nella ripartizione delle risorse su base regionale si terrà conto di alcuni criteri:

  • edifici scolastici presenti nella Regione;
  • livello di rischio sismico;
  • popolazione scolastica;
  • affollamento delle strutture scolastiche.

Con l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse, gli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, saranno autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.

La determinazione dell’importo ammissibile a finanziamento terrà conto dell’importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell’intervento.

Le Regioni, nella definizione dei Piani, dovranno dare priorità a:

  • interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
  • interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
  • interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell’edificio;
  • ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
  • ogni altro intervento diverso da quelli di cui sopra, purché l’Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Gli interventi potranno essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali e della Regione autonoma della Valle d’Aosta o a edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.

Nell’ambito delle priorità di intervento le Regioni individueranno gli Enti beneficiari tenendo conto:

  • della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;
  • del livello di progettazione;
  • del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
  • della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell’intervento;
  • della valutazione della sostenibilità del progetto;
  • della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall’Ente per l’ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio;
  • degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali.

Gli Enti beneficiari trasmetteranno alle Regioni gli stati di avanzamento dei lavori e la relativa richiesta di erogazione, utilizzando l’apposito sistema informativo di monitoraggio del Miur che predisporrà semestralmente una relazione, sia a livello aggregato sia a livello di singolo intervento, sullo stato di attuazione del programma, che verrà trasmessa all’Osservatorio per l’edilizia scolastica.

Con il Dm. Interno 21 marzo del 2018, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2018, sono state invece fissate le indicazioni prioritarie per adeguare gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado alle normative antincendio.

Il Provvedimento stabilisce che, per le Scuole, i livelli di priorità programmatica saranno:

  • livello di priorità a) – osservanza delle disposizioni del Dm. 26 agosto 1992 relative ad impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio;
  • livello di priorità b) – osservanza delle disposizioni Dm. 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni, per depositi, per l’informazione e le attività parascolastiche, per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
  • livello di priorità c) – le restanti disposizioni del Decreto.

Le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del Dm. 3 agosto 2015 come integrato dal Dm. 7 agosto 2017.

Per l’adeguamento antincendio degli Asili i livelli di priorità programmatica saranno:

  • livello di priorità a) – osservanza delle disposizioni del Dm. 16 luglio 2014 relative a servizi, illuminazione e segnaletica di sicurezza; estintori; allarme acustico; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
  • livello di priorità b) – impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
  • livello di priorità c) – le restanti disposizioni del Decreto.