Nella Sentenza n. 378 del 27 maggio 2019 della Ctr Marche, la questione controversa riguarda l’interpretazione e i conseguenti effetti da attribuire all’art. 1, comma 337, del Legge n. 311/2004. I Giudici rilevano che la disamina della questione non può che prendere le mosse dall’articolato normativo che disciplina la materia, primo fra tutti l’art. 74 della Legge n. 342/2000, che, al comma 1, dispone che, “a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, al soggetti intestatari della partita …”.
Poi, l’art. 1, comma 337, della Legge n. 311/04 (“Finanziaria 2005”), ha determinato che “le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune”.
Dunque, in base a quanto sopra esposto, i Giudici chiariscono che la deroga posta dall’art. 1, comma 337, della Legge n. 311/2004, ha riguardato esclusivamente l’effetto fiscale delle nuove rendite catastali, vale a dire la decorrenza dell’obbligazione tributaria e non la retroattività del potere di accertamento dell’Ente impositore, di cui non vi è menzione alcuna nella norma suddetta. Corollario di tale coordinamento normativo è che la disposizione già menzionata non ha inciso sulla disciplina del termine decadenziale dell’azione accertatrice, che rimane regolata, dall’art. 1, comma 161, del Dlgs. n. 296/2006.




