Il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi elettorali, ha diffuso la Circolare n. 34 del 22 aprile 2025, con la quale fornisce indicazioni operative in merito all’uso della firma digitale per l’accettazione della Candidatura da parte di Elettori affetti da gravi impedimenti fisici, in applicazione dell’art. 4 del Decreto-legge n. 27/2025.
A chi si rivolge la misura
La possibilità di sottoscrivere con firma digitale è estesa:
- agli Elettori con grave impedimento fisico che non possono apporre firma autografa, come previsto dall’art. 55, comma 2, del Dpr. n. 361/1957;
- agli Elettori nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, secondo quanto stabilito dal Dl. n. 1/2006, convertito dalla Legge n. 22/2006.
Accettazione della candidatura: modalità operative
Il Documento informatico con la dichiarazione di accettazione deve essere:
- firmato digitalmente secondo l’art. 20, comma 1-bis del “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”);
- corredato da Certificazione medica che attesti l’impedimento;
- consegnato su supporto fisico digitale (es. CD, DVD, chiavetta USB) agli Uffici competenti.
La firma digitale non richiede autenticazione, in quanto già certifica l’identità del sottoscrittore (art. 65, comma 2, “Cad”).
Controlli da parte delle Commissioni elettorali
Le Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali dovranno:
- verificare la validità della firma digitale (non scaduta né revocata);
- assicurarsi che il documento non sia stato alterato dopo la firma;
- controllare che tutti i requisiti di legge siano correttamente riportati.
Tempistiche
Le istruzioni si applicano già a partire dalla fase di presentazione delle Candidature prevista per il 25 e 26 aprile 2025, e costituiscono una semplificazione importante per l’inclusione elettorale delle persone con disabilità.




