Enti deficitari e dissestati: Circolare Fl. sulla certificazione sulla copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per l’anno 2020

Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, è stata pubblicata la Circolare n. 7 del 19 gennaio 2022, con la quale si forniscono Istruzioni in merito all’applicazione della disciplina sulla deficitarietà strutturale degli Enti Locali. Nella Circolare vengono illustrate le disposizioni relative ai controlli che devono essere svolti dagli Uffici e delle relative sanzioni che possono essere applicate agli Enti Locali in caso di inadempimento. 

Con il Decreto dirigenziale 8 novembre 2021, pubblicato sulla G.U. il 30 novembre 2021, sono stati approvati i Modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2020 per Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

  1. strutturalmente deficitari nel 2020, sulla base delle risultanze della Tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018; 
  2. soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6, del Tuel, in via provvisoria ai controlli centrali che, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il Certificato al rendiconto 2018 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione e sino all’adempimento; 
  3. in “Dissesto finanziario”; 
  4. in “Riequilibrio finanziario pluriennale”. 

Ai sensi del Decreto dirigenziale, questi Certificati, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovevano essere stati trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 23 dicembre 2021, “muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario comunale, del Responsabile del ‘Servizio Finanziario’ e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale interessato”. 

Al riguardo, si fa presente che la procedura telematica di acquisizione dei Certificati relativi all’anno 2020 rimane comunque aperta fino al 30 aprile 2022, e “l’eventuale trasmissione del Modello con modalità diversa da quella prevista dal Decreto approvativo della Certificazione non sarà ritenuta valida ai fini dell’adempimento richiesto”. Il Decreto dirigenziale inoltre ha in parte modificato la nomenclatura della modulistica, prevedendo alla lett. “D” di tutte le Tabelle inerenti i costi di gestione, la nuova dicitura “Trasferimenti, Ammortamenti e Interessi passivi”. 

La Circolare rammenta che nelle Tabelle “costi di gestione”, alla voce “acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente”, mentre nella voce “trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le “spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio”. Già la precedente Circolare n. 20 del 29 ottobre 2020 forniva Istruzioni per quanto riguarda la compilazione ed il successivo inoltro della documentazione sul sito istituzionale web del “Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Area tematica Finanza locale, Sezione Area certificati”, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun Ente. 

La Circolare fa riferimento al fatto che dal 23 dicembre 2021 possono essere reperiti, nella Banca-dati della Finanza locale, accessibile su rete intranet con le consuete credenziali, i Certificati trasmessi per via telematica dagli Enti Locali. 

Le Prefetture richiameranno l’attenzione degli Enti indicati negli Elenchi allegati alla Circolare, in merito “agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di deficitarietà strutturale”, rammentando in particolare quelle concernenti le modalità di presentazione telematica dei Certificati in questione.

L’art. 243, comma 5, del Tuel, prevede una sanzione alle Province ed ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non hanno dato “dimostrazione di tale rispetto”, trasmettendo la prevista Certificazione. Tale sanzione è pari “all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. 

In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi alla Direzione centrale per la Finanza locale, indirizzo Pec: finanzalocale.prot@pec.intemo.it