Enti Locali: competenza Organo liquidatore e liquidazione di somme

Consiglio di Stato, Sentenza n. 15 del 5 agosto 2020 

Nella fattispecie in esame, i Giudici affermano che l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione (e, pertanto, del debito), è attirato nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e non rientra perciò nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile, sia sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto Provvedimento ex art. 42-bis Dpr. n. 327/2001 è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

Peraltro, i Giudici sottolineano che l’emanando Provvedimento ex art. 42-bis ha natura costitutiva ed è esclusa la rilevanza del risarcimento del danno ai fini dell’occupazione acquisitiva. Il Provvedimento dell’Amministrazione che dispone la cd. “acquisizione sanante” non accerta quindi un debito preesistente, ma lo determina ex novo, quantificandone altresì l’ammontare e non ha così carattere ricognitivo ma costitutivo, determinando, sul piano amministrativo e civilistico, un effetto traslativo ex nunc.

Tuttavia, detto Provvedimento ex art. 42-bis del Dpr. n. 327/2001, ha per presupposto (ai sensi del comma 1 della predetta norma) l’utilizzazione “di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”. Inoltre, il Provvedimento di acquisizione, ai sensi del successivo comma 4, deve recare “l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio”. Dunque, il Provvedimento risulta chiaramente correlato, sul piano della stessa attribuzione causale, “ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con Provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”, come specifica l’art. 5, comma 2, del Dl. n. 80/2004, convertito con Legge n. 140/2004. 

Sul piano dell’interpretazione letterale, pertanto, le “circostanze” (ovvero i fatti) che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area danno vita al presupposto per l’emanazione del Provvedimento di “acquisizione sanante” che l’Amministrazione, prima della sua adozione, deve accertare. Allo stesso modo, anche l’utilizzazione “di un bene immobile per scopi di interesse pubblico” costituisce un fatto che deve esser oggetto di un accertamento da parte dell’Amministrazione, prodromico all’adozione del Provvedimento in esame.

Si tratta perciò, in entrambi i casi, di fatti assolutamente collegati al successivo Provvedimento, il cui positivo accertamento costituisce uno dei presupposti di legittimità del medesimo.

Di conseguenza, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il Provvedimento successivo (non necessariamente giurisdizionale) che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla “Gestione liquidatoria” a condizione che questo Provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). In questo caso, non solo il debito viene imputato al bilancio della “Gestione liquidatoria” sotto il profilo amministrativo-contabile, e non a quello della gestione ordinaria, ma anche la competenza amministrativa ad emanare il Provvedimento che costituisce il titolo di spesa deve essere attribuita al Commissario liquidatore, in quanto è quest’ultimo soggetto che deve costituire la relativa partita debitoria del bilancio da lui gestito. 

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