Ricorso al “Fondo per le opere abusivo e indebitamento”: non rientra tra le operazioni di indebitamento che gli Enti Locali possono realizzare

Nella Delibera n. 3 del 28 gennaio 2021 della Corte dei conti Campania, viene chiesto se l’attivazione del “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del Dl. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, presso la Cassa DD.PP. Spa per la concessione ai Comuni di anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, rientri o meno tra le operazioni di indebitamento che gli Enti Locali possono realizzare, con il conseguente assoggettamento a tutti i relativi limiti, di natura qualitativa e quantitativa, previsti dalla normativa vigente.

Dalla soluzione di talequestionediscende ope legis anche quella, strettamente connessa, che attiene alla possibilità per gli Enti in “Dissesto” e per quelli che hanno fatto ricorso alla “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di avere accesso al “Fondo” in questione.

La Sezione chiarisce che il ricorso al “Fondo per le demolizioni delle opere abusive” non rientra nella nozione di “indebitamento”; ciò perché le opere di demolizione, anche se realizzate dal Comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dall’Ente. A tale conclusione la Sezione è giunta valorizzando la disciplina specifica delle modalità di contabilizzazione dell’operazione di cui si discorre introdotta dal Dm. 1° agosto 2019, che come è noto ha inserito il punto 3.20-ter, nell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accertamento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra Ente e Cassa DD.PP. Spa e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell’autore dell’abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.