Nella Sentenza n. 3067 del 14 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, gli elementi soggettivi (cioè i collegamenti diretti o indiretti degli Amministratori locali con le Associazioni mafiose) e quelli oggettivi (sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative) vanno valutati complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione. Peraltro, i Giudici chiariscono la necessità che entrambi gli elementi (soggettivo e oggettivo) coesistano. Lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, come quella in esame, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono “elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione”, con “un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata”.




