Enti Locali strutturalmente deficitari: Certificazione obbligatoria dei costi dei Servizi per l’anno 2022

Il Viminale ha diffuso la Circolare Dait n. 23 del 7 aprile 2025, con la quale fornisce indicazioni operative relative alla Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni Servizi per l’anno 2022

Enti Locali strutturalmente deficitari: Certificazione obbligatoria dei costi dei Servizi per l’anno 2022

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso la Circolare Dait n. 23 del 7 aprile 2025, con la quale fornisce indicazioni operative relative alla Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni Servizi per l’anno 2022, destinata agli Enti Locali in particolari condizioni finanziarie.

L’adempimento è rivolto a:

  • Enti strutturalmente deficitari;
  • Enti in dissesto finanziario (art. 244 del Tuel);
  • Enti in riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis del Tuel);
  • Enti soggetti a controlli centrali provvisori per irregolarità relative al Rendiconto 2020​.

Modalità e termini per la trasmissione

I Certificati, approvati con Decreto ministeriale 19 febbraio 2025, devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2025 in modalità telematica, firmati digitalmente dal Segretario comunale, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria. Sono considerate nulle le trasmissioni effettuate con modalità difformi​.

Contenuto della Certificazione

I Modelli riguardano la copertura dei costi di gestione dei Servizi a domanda individuale, con particolare attenzione alle seguenti voci:

  • Acquisto di beni e servizi”, che include spese per materiali, prestazioni di terzi e oneri straordinari;
  • Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi”, che comprende spese finanziarie, tributi e ammortamenti.

Si rammenta che, a seguito della “Legge di bilancio 2022” (art. 1, comma 173), i costi dei servizi degli Asili nido sono esclusi dai controlli centrali sulla copertura minima​.

Controlli e Sanzioni

Le Prefetture-Utg sono incaricate di:

  • sollecitare gli Enti interessati alla corretta trasmissione dei Certificati;
  • effettuare controlli sui Certificati stessi.

La mancata Certificazione o il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura comporta una Sanzione pari all’1% delle entrate correnti dell’Ente, calcolate sul penultimo esercizio finanziario​.

Tuttavia, la “Legge di bilancio 2023” (art. 1, comma 781) ha previsto un’esenzione temporanea dalla Sanzione per l’anno 2022, in considerazione dell’emergenza legata al caro energia, applicabile agli Enti che, pur soggetti ai controlli centrali, non riescano a rispettare le soglie di copertura previste per motivi connessi all’aumento dei costi delle utenze​.

Accesso alla Banca-dati

Dal 3 giugno 2025, i Certificati saranno disponibili nella Banca-dati della Finanza locale (intranet) per le verifiche da parte degli Uffici territoriali​. Per ulteriori informazioni operative, il Ministero ha indicato due referenti per supporto amministrativo e tecnico. La scadenza ravvicinata e il rigore delle Sanzioni rendono fondamentale un’attenta gestione dell’adempimento da parte degli Enti interessati.