Enti “non virtuosi”: capacità assunzionale

Nella Delibera n. 61 del 7 aprile 2021 della Corte dei conti Sicilia, il Sindaco di un Comune in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2 del Dm. 17 marzo 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del medesimo Decreto, ha chiesto:

– se sia possibile utilizzare, anche, le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014;

– qualora, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021–2023, non fossero in grado di dimostrare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell’anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta Tabella 3, l’Ente possa comunque procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando che dall’anno 2025 la capacità assunzionale sarà ridotta al 30% delle cessazioni intervenute.

La Sezione rileva che la ratio della riforma di cui al Dl. n. 34/2019, consiste nell’introduzione di un nuovo sistema “incentrato non più sul criterio del turn over, ma su quello (maggiormente flessibile) della sostenibilità finanziaria della spesa di personale”. Inoltre, la Sezione afferma che si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’Ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del “Fcde” e che, attraverso tale intervento normativo, si traccia “una chiara linea di demarcazione tra i pregressi criteri basati sul turn over e le nuove regole vincolate alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale per nuove assunzioni”.

Ciò posto, allo stato attuale, le capacità assunzionali vanno comunque enucleate ai sensi (e nei limiti) del Dl. n. 34/2019 e del correlato Decreto attuativo 17 marzo 2020. In tale prospettiva, la Sezione sottolinea il Principio dell’ineludibilità dei valori soglia e delle percentuali assunzionali stabilite dalla normativa citata. Nel dettaglio, con riferimento ai Comuni virtuosi, e quindi con argomentazioni valevoli, a maggior ragione, nei confronti degli Enti collocati in una fascia inferiore, la Sezione precisa che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori-soglia previsti e non possono perciò utilizzare il turn-over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori-soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal Dl n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. Il Principio in esame, volto a garantire l’effettività del nuovo Sistema, non può che valere anche e soprattutto per i Comuni “non virtuosi” (come quello richiedente). Ne deriva che, in linea generale e fatte salve eventuali specifiche deroghe, alle Amministrazioni non è consentito ricavare le proprie capacità assunzionali eccedendo i limiti degli spazi desumibili dai nuovi parametri legati alla sostenibilità finanziaria. In tal senso, nel Dpcm. 17 marzo 2020, vi è in effetti una disposizione che permette di esorbitare dai valori-soglia calmierati di cui alla Tabella 2 attingendo ai cd. “resti assunzionali” (l’art. 5, comma 2). Ma si tratta, come è noto, di una previsione che non trova applicazione nei confronti degli Enti con un elevato rapporto fra spese di personale ed entrate correnti. Per il periodo 2020-2024, i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i “Piani triennali dei fabbisogni di personale” e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione. Tale norma, nel contemplare un’ipotesi di deroga alla dinamica di crescita contenuta all’interno dei valori annuali calmierati di cui alla Tabella 2 del comma 1 del medesimo art. 5, limita chiaramente il proprio ambito di applicazione soggettivo ai soli Comuni di cui all’art. 4, comma 2, del ridetto Decreto attuativo (quelli, cioè, caratterizzati da una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti). Ciò si evince tra l’altro dalla circostanza che l’incremento percentuale derivante dall’utilizzo delle residue facoltà assunzionali deve comunque rispettare “il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica”, con il logico corollario per il quale i Comuni che, già in partenza, si collocano oltre questo limite, sono necessariamente esclusi dal novero degli Enti legittimati ad avvalersi della norma in commento. Pertanto, anche da questo punto di vista, ove il richiedente avesse inteso ipotizzare un’applicazione estesa anche ai Comuni non virtuosi della menzionata norma, la ricostruzione dovrebbe ritenersi senz’altro priva di fondamento.

Sulla seconda questione, la Sezione afferma che gli Enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e del relativo Dpcm. 17 marzo 2020 (cd. “non virtuosi”), non sono per ciò solo privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l’entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere. Detto criterio ermeneutico si coniuga perfettamente con le superiori considerazioni concernenti il primo quesito. L’art. 6, comma 1, del Decreto attuativo impone agli Enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare “un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia”. Di conseguenza, la previsione (e la conseguente effettuazione) di assunzioni è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicurato l’assolvimento dell’obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma. Da questo punto di vista l’impianto normativo è improntato a criteri di proporzionalità, imponendo impegni crescenti alle Amministrazioni con un rapporto spese/entrate maggiormente sbilanciato.

Peraltro, una diversa conclusione risulterebbe incongrua anche con riferimento agli Enti collocati in fascia intermedia: così come questi ultimi possono effettuare assunzioni a condizione di non peggiorare il valore soglia rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, i Comuni ancor meno virtuosi possono assumere personale solo se (e nella misura in cui) siano in grado di compiere il percorso di graduale miglioramento annuale del loro parametro di riferimento.