Enti senza dirigenza: limiti trattamento accessorio di incaricati di posizione organizzativa

Nella Delibera n. 112 del 12 maggio 2016 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto se le risorse del bilancio che gli Enti senza dirigenza destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15.

La Sezione rileva che l’art. 1, comma 236, prevede che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, la Sezione statuisce che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Infatti, l’applicazione delle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal “Fondo per la contrattazione decentrata”.