Nella Sentenza n. 1194/35/15 del 24 marzo 2015 della Ctr Palermo, i Giudici rilevano che anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, del Dpr. n. 602/73, a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva, contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve informare il contribuente, concedendogli un termine per esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento
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