Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30437 del 26 novembre 2024
Nella vicenda in esame, la Suprema Corte ha evidenziato un errore nella Sentenza impugnata, che ha applicato i requisiti previsti per l’Ici (art. 7 del Dlgs. n. 504/1992) invece di quelli specifici dell’Imu, disciplinati dall’art. 13 del Dl. n. 201/2011 nella sua versione aggiornata.
L’Ici e l’Imu, pur essendo entrambe imposte sugli immobili, prevedono criteri differenti per l’accesso alle agevolazioni. Per l’Imu, l’esenzione è riservata ai fabbricati che rientrano nella definizione di “alloggi sociali” contenuta nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, il quale richiede che tali immobili abbiano una destinazione specifica e svolgano una funzione sociale legata al contrasto del disagio abitativo.
La Sentenza impugnata non ha effettuato un’adeguata verifica delle caratteristiche degli immobili per stabilire se questi soddisfacessero i requisiti richiesti dalla normativa Imu. Nonostante fosse stata richiesta una consulenza tecnica per accertare tali caratteristiche, il Giudice d’appello ha rigettato questa richiesta senza fornire una motivazione adeguata.
Questa omissione ha privato la decisione di un elemento essenziale per la corretta applicazione della legge. I Giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che l’obbligo di motivazione non può limitarsi a una semplice enunciazione formale ma deve contenere criteri concreti e specifici che giustifichino la decisione.
Nel caso specifico, la Sentenza impugnata non ha spiegato in modo sufficiente perché gli immobili non potessero essere considerati alloggi sociali, lasciando così insoddisfatta la necessità di chiarire se gli stessi fossero idonei a beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa Imu.


