Esclusione dalla gara: condanne rilevanti ai fini della configurazione dei “gravi illeciti professionali”

Esclusione dalla gara: condanne rilevanti ai fini della configurazione dei “gravi illeciti professionali”

Nella Sentenza n. 4917 dell’11 maggio 2020 del Tar Lazio, i Giudici osservano che il nuovo testo dei commi 10 e 10-bis dell’art. 80, del Dlgs. n. 50/2016, introdotto dal Dl. n. 32/2019 e come interpretato alla luce dell’art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE, depone per la sussistenza di un limite temporale triennale di rilevanza delle condanne potenzialmente valide ad integrare il “grave illecito professionale” previsto dal comma 5 lett. c) del medesimo art. 80. Ne consegue che l’omessa dichiarazione di una condanna risalente ad un periodo antecedente al triennio non costituisce legittima causa di esclusione dalla gara. Nel caso di specie, la Società ricorrente era stata esclusa dalla gara per non avere dichiarato una condanna riportata dal legale rappresentante della stessa nel 2007. Il Tribunale, pur dando atto dell’esistenza di un contrasto nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto di privilegiare la tesi per cui le condanne non automaticamente escludenti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, e, cioè, quelle potenzialmente suscettibili di integrare il “grave illecito professionale” previsto dal comma 5 lett. c) del medesimo art. 80, hanno un limite di rilevanza triennale. Tale scelta ermeneutica è stata desunta dal Tribunale dal nuovo testo dell’art. 80, commi 10 e 10-bis, del Dlgs. n. 50/2016, come introdotto dal Dl. n. 32/2019, e da un’interpretazione conforme alla normativa comunitaria di riferimento, costituita dall’art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE. Nello stesso senso il Tribunale ha sottolineato che il contrario orientamento, che propugna l’inesistenza di un limite temporale di rilevanza di tali Sentenze, si è espresso con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, che non differenziava tra incapacità a contrattare e durata temporale dell’esclusione dalla gara e non includeva una disposizione specifica, quale l’attuale comma 10-bis dell’art. 80, del Dlgs. n. 50/2016, riguardante i limiti temporali di rilevanza delle varie cause concretizzanti il grave illecito professionale. L’irrilevanza, in senso ostativo alla partecipazione alla gara, delle condanne per reati diversi da quelli indicati dall’art. 80 comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, riportate oltre i 3 anni antecedenti all’indizione della gara, comporta che non sussiste, per il concorrente, l’obbligo di dichiarare tali Sentenze. Quindi, tale omissione dichiarativa, non giustifica l’esclusione del concorrente dalla gara.


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