Tar Calabria, Sentenza n. 1669 del 16 ottobre 2025
Nella fattispecie in esame viene annullata l’esclusione di un operatore economico da una gara pubblica per servizi di vigilanza, poiché l’impresa si era limitata a seguire le istruzioni fornite dalla Stazione appaltante attraverso la piattaforma telematica di gara. Il bando prevedeva infatti la compilazione di due file distinti: uno tecnico e uno economico. Tuttavia, il sistema informatico richiedeva di indicare nel file tecnico anche il “valore offerto”, generando un’ambiguità tra i due ambiti (tecnico ed economico). L’amministrazione aveva quindi disposto l’esclusione dell’impresa per presunta violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Il Giudice amministrativo ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata e i principi sanciti dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 36/2023), non può essere penalizzato un concorrente che si conforma alle indicazioni della Stazione appaltante, anche quando queste risultino poco chiare o tecnicamente errate. In tali casi, prevalgono i principi del legittimo affidamento, del favor partecipationis e della buona fede amministrativa, volti a garantire la massima partecipazione alle gare e a evitare esclusioni determinate da errori riconducibili all’amministrazione stessa. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, non si è verificata alcuna effettiva commistione tra elementi tecnici ed economici, poiché il riferimento al valore offerto è stato riscontrato solo dopo la conclusione della valutazione tecnica e l’apertura delle offerte economiche. Pertanto, il Giudice ha ribadito che, nelle procedure di gara, qualora la modulistica o la piattaforma digitale utilizzata generino ambiguità, non può essere escluso l’operatore che si attiene alle istruzioni ricevute. Prevalgono, in tali circostanze, i principi di affidamento, partecipazione e correttezza dell’azione amministrativa, a tutela della parità di trattamento tra i concorrenti e della trasparenza delle procedure pubbliche.






