Esenzione dal “contributo di costruzione”: la decisione di applicarla o meno rientra nella discrezionalità dell’Ente

Nella Delibera n. 143 del 26 settembre 2017 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 32, comma 1, lett. h, della Lr. n. 15/13. Tale disposizione esclude il pagamento del “contributo di costruzione” “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge”.

La Sezione afferma che la decisione se applicare o meno l’esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra ovviamente nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’Ente. L’Ente dovrà valutare se, nel caso di specie, ricorrano i 2 presupposti prescritti dall’art. 17, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 380/01, requisiti che devono entrambi concorrere per fondare lo speciale regime di esonero dal “contributo di costruzione”, l’uno di carattere oggettivo (opere pubbliche o di interesse generale) e l’altro di carattere soggettivo (Ente istituzionalmente competente).