Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2364 del 31 gennaio 2025
Nella casistica in oggetto, la Suprema Corte afferma che un terreno edificabile può essere esentato dal pagamento di Ici/Imu per un ente senza scopo di lucro solo se è chiaramente destinato allo svolgimento delle sue attività istituzionali. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Comune, che contestava l’esenzione dall’Ici per alcuni terreni di proprietà di un noto istituto religioso.
La Suprema Corte sottolinea che la norma richiamata dal Comune, ovvero l’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs. n. 504/1992, è stata modificata più volte nel tempo, dando origine a diverse interpretazioni legislative. Per beneficiare dell’esenzione Ici/Imu, un ente non profit deve rispettare due condizioni simultaneamente:
· deve avere una natura non commerciale (requisito soggettivo).
· l’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per attività istituzionali previste dalla norma (requisito oggettivo).
Per valutare se un immobile rientra tra quelli esenti, è necessario esaminare concretamente l’attività svolta, assicurandosi che, anche se prevista dalla legge, non venga gestita con criteri commerciali.
I Giudici di legittimità precisano che, nel caso specifico, il punto critico riguarda il requisito oggettivo. Infatti, la norma in vigore al momento dei fatti richiede che l’attività svolta non abbia carattere “esclusivamente commerciale”. Tuttavia, nel caso in questione, non si tratta di un edificio già esistente e utilizzato per scopi assistenziali, ma di un’area edificabile destinata, secondo il piano regolatore, alla costruzione di strutture socio-assistenziali. Inoltre, è prevista la possibilità che fino al 30% della volumetria sia destinata ad attività commerciali. L’esenzione dall’imposta si applica solo agli immobili di enti non commerciali se le attività svolte al loro interno non hanno carattere commerciale.
La Suprema Corte ribadisce che non basta la previsione statutaria dell’ente per ottenere l’esenzione, anche se lo statuto include attività agevolate. Ciò che conta è l’attività realmente svolta negli immobili. Di conseguenza, l’esenzione è riconosciuta solo se l’immobile è concretamente utilizzato per una delle finalità previste dalla norma o se la sua destinazione effettiva, in caso di ristrutturazione o ricostruzione, rientra nei parametri indicati. La norma, infatti, ha un’interpretazione rigorosa e non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti.


