Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20936 del 26 luglio 2024
Nel caso in questione, è stato impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune per il pagamento dell’Imu relativa all’anno 2012 su un immobile che la contribuente considerava destinato esclusivamente a uso religioso.
La Corte Suprema ha rilevato che la decisione impugnata non presenta, né una violazione di legge, né carenze nella motivazione, avendo correttamente applicato la giurisprudenza della Cassazione in merito all’obbligo di presentare una dichiarazione per ottenere l’esenzione dall’Imu.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, prima ancora di considerare la classificazione catastale dell’immobile (in questo caso, classificato come “C2”) e la prova della sua effettiva destinazione a uso di culto (onere che spetta al contribuente), era necessario presentare tempestivamente al Comune una dichiarazione per poter usufruire dell’esenzione, trattandosi di un immobile destinato esclusivamente (o parzialmente) al culto. In materia di Imu, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, si applica proporzionalmente alla parte di un immobile ad uso misto destinata ad attività non commerciale, anche se non è possibile identificarla autonomamente a livello catastale, a condizione che il contribuente abbia specificato questa destinazione nella Dichiarazione.
Nel caso in esame, tale Dichiarazione non è stata presentata.


