Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 601 del 15 novembre 2024
Nel caso in oggetto, i Giudici rilevano che, in relazione agli immobili “rurali” accatastati nella categoria “D/10”, la mancanza dei requisiti di strumentalità all’attività agricola da parte del soggetto che richiede l’esenzione Imu non preclude il diritto a beneficiare di tale agevolazione.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5769/2018, ha chiarito che, per usufruire dell’esenzione, ciò che risulta determinante è esclusivamente la classificazione catastale dell’immobile nella Categoria “D/10”, considerata “oggettiva”. In altri termini, la norma non richiede che l’immobile sia effettivamente utilizzato per un’attività agricola da parte del contribuente, né che esso sia direttamente funzionale o strumentale a tale attività. Ciò significa che l’esenzione opera in virtù dell’inquadramento catastale dell’immobile, indipendentemente dall’effettiva destinazione o utilizzo del bene per scopi agricoli.
I Giudici hanno quindi ribadito il Principio secondo cui l’oggettiva classificazione catastale è il solo requisito necessario per beneficiare dell’agevolazione Imu, lasciando irrilevanti eventuali valutazioni soggettive o fattuali sulla strumentalità del bene rispetto all’attività agricola svolta. Questo approccio garantisce uniformità di trattamento e riduce margini di discrezionalità nelle applicazioni pratiche della norma.


