Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11476 del 1° maggio 2025
Nel caso in trattazione, la controversia riguarda un’Impresa che ha contestato l’assoggettamento a Tari di alcune aree aziendali, sostenendo che si trattasse di magazzini strettamente collegati all’attività produttiva e quindi esclusi dalla parte variabile del Tributo, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013.
Secondo la normativa, non vanno considerate nella superficie tassabile le aree dove si producono, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali smaltiti a carico del produttore, a condizione che questo ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla legge. Inoltre, la stessa norma stabilisce che i magazzini di materie prime e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività produttiva, possono essere inclusi tra le aree escluse, se ricorrono le stesse condizioni.
L’Impresa ricorrente ha sostenuto che i suoi magazzini fossero esattamente in questa situazione: spazi funzionali alla produzione, dove si generano rifiuti speciali gestiti direttamente.
La Sentenza impugnata però non aveva accolto questa tesi. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso su questo punto, ha chiarito che i magazzini possono beneficiare dell’esclusione dalla parte variabile della Tari solo se:
– sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività produttiva;
– vi si producono rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente;
– il produttore provvede direttamente al trattamento di questi rifiuti;
– tali elementi sono adeguatamente dimostrati dal contribuente.
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ricordato che non basta la generica destinazione a magazzino, ma occorre verificare nel concreto l’uso effettivo dello spazio e la tipologia di rifiuti prodotti.
La Suprema Corte ha quindi cassato la Sentenza di merito e rinviato il caso alla Corte tributaria regionale in diversa composizione, affinché valuti se nel caso specifico l’Impresa abbia fornito adeguata prova dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere l’esenzione.
In sintesi, i Giudici di legittimità confermano che l’esclusione dalla Tari per i magazzini legati alla produzione è possibile, ma spetta al contribuente dimostrarne in modo chiaro e documentato tutte le condizioni previste dalla normativa.