Tribunale Rovigo, Sentenza 22 novembre 2024
La causa riguarda l’opposizione di una Società a un avviso di accertamento di un Comune per il pagamento del Cosap per l’anno 2020, emesso dal Concessionario e pari a €13.796,18. I Giudici chiariscono che nel caso della Tosap, l’esenzione prevista a favore del Comune dall’art. 49, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 507/1993, non può essere estesa a una Società controllata dal Comune, nemmeno se questa opera come Società “in house providing”. Questo perché le norme che prevedono agevolazioni fiscali hanno carattere straordinario e non possono essere applicate al di fuori dei casi specificamente indicati. Tuttavia, l’esenzione è riconosciuta, come previsto dalla successiva lett. e), se al momento del rilascio della concessione o successivamente è stato stabilito che l’Impianto di pubblico servizio venga trasferito gratuitamente al Comune. Questo Principio, fondato sull’impossibilità di estendere le esenzioni fiscali in modo analogo ad altri casi, si applica anche alle esenzioni relative al Cosap. Pertanto, anche tale motivo di contestazione deve essere rigettato.


