Nella Delibera n. 250 del 22 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia, il Presidente di una Provincia formula una richiesta di parere in merito alla contabilizzazione degli impegni di spesa derivanti da entrate vincolate durante l’esercizio provvisorio. In particolare, viene chiesto di stabilire se nell’ipotesi in cui, in costanza di esercizio provvisorio, un Ente benefici dell’assegnazione di nuovi contributi con vincolo di specifica destinazione e gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato relativamente al corrente esercizio finanziario non abbiano la capienza sufficiente per consentire l’assunzione degli impegni per le correlate spese vincolate, si possa procedere ad adottare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento ai suddetti stanziamenti di spesa dell’annualità considerata; oppure, in alternativa, se le predette assegnazioni possano transitare sui “servizi per conto terzi” in ragione del vincolo che esclude qualsiasi discrezionalità dell’Ente assegnatario nella destinazione delle somme. La Sezione evidenzia che il caso dei contributi con specifico vincolo di destinazione ricevuti da un Ente e accertati in conto competenza dell’esercizio corrente non è di per sé specificamente considerato dalla disciplina in tema di variazioni di bilancio in esercizio provvisorio. Quindi, l’Amministrazione provinciale potrà procedere, in corso di esercizio provvisorio, a variare il bilancio di previsione con riferimento agli stanziamenti di spesa, esclusivamente ove ricorra una delle ipotesi in cui l’operazione è ammessa La stessa Amministrazione istante prospetta, in via alternativa, la possibilità di far transitare le assegnazioni tra i “servizi per conto terzi” di cui è espressamente esclusa la natura autorizzatoria e che non soggiacciono, come tali, ai prescritti limiti di impiego fissati per l’esercizio provvisorio. La Sezione sostiene che rimane rimessa alla Provincia istante ogni valutazione sulla possibilità di imputare i trasferimenti vincolati nei capitoli dei “servizi per conto terzi”, in ragione della totale assenza di autonomia decisionale e di discrezionalità nella destinazione della spesa.
Delibera n. 250 del 22 luglio 2015 della Corte dei conti Lombardia




