Esercizio provvisorio e divieto di assunzioni: la Corte dei conti esclude il differimento del termine di approvazione del bilancio per le Regioni

Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 31 del 24 febbraio 2025

La Regione ha chiesto se l’approvazione della legge regionale che autorizza l’esercizio provvisorio possa essere considerata un rinvio valido del termine di approvazione del bilancio, in modo da evitare il divieto di assunzione di personale previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del Dl. n. 113/2016, come già riconosciuto per gli Enti Locali. In alternativa, qualora fosse possibile assumere personale durante l’esercizio provvisorio, la Regione ha chiesto se tali assunzioni possano avvenire entro i limiti stabiliti dal Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione (PIAO), rispettando i vincoli di spesa, e se si possa derogare al frazionamento in dodicesimi per la nomina di figure apicali essenziali al funzionamento dell’amministrazione, come il Segretario Generale e i Direttori Generali, la cui assenza potrebbe causare problemi operativi.

La Sezione ha chiarito che l’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per un massimo di quattro mesi ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. n. 118/2011, non rappresenta un rinvio del termine di approvazione del bilancio regionale. Di conseguenza, si applica alla Regione il divieto di assunzione di personale stabilito dall’art. 9, comma 1-quinquies del Dl. n. 113/2016, che impedisce di effettuare nuove assunzioni, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, fino all’approvazione del bilancio. La Regione aveva richiamato la Delibera n. 19/2021 della Sezione delle Autonomie, che aveva riconosciuto agli Enti Locali la possibilità di assumere personale fino alla scadenza del termine prorogato per l’approvazione del bilancio.

Tuttavia, la Sezione ha precisato che tale interpretazione si basa sull’art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, che consente ai Comuni e ad altri Enti Locali di rinviare l’approvazione del bilancio con un decreto del Ministero dell’Interno, in presenza di giustificate esigenze.

Per le Regioni, invece, l’art. 43 del Dlgs. n. 118/2011, stabilisce in modo chiaro che il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre e non prevede alcuna possibilità di rinvio. La Sezione ha ritenuto che questa non sia una lacuna normativa, ma una scelta precisa del legislatore, volta a garantire la programmazione e la tempestiva approvazione del bilancio. Per questo motivo, non è possibile applicare alle Regioni il principio riconosciuto agli Enti Locali. Inoltre, l’art. 14 delle preleggi del Codice Civile stabilisce che le norme eccezionali non possono essere estese ad altri casi non espressamente previsti dalla legge. Pertanto, quando una Regione si trova in esercizio provvisorio, si applicano automaticamente le restrizioni previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016, che vietano nuove assunzioni fino all’approvazione del bilancio, salvo alcune eccezioni previste per specifiche categorie di assunzioni legate al Pnrr, alla protezione civile, alla polizia locale, all’istruzione e ai servizi sociali.

Poiché la Sezione ha confermato che il divieto di assunzione resta valido durante l’esercizio provvisorio, il secondo quesito della Regione – riguardante la possibilità di effettuare assunzioni nel rispetto del Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione (PIAO), previsto dal Dl. n. 80/2021, e la possibilità di derogare al frazionamento in dodicesimi per le figure apicali – è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse. In conclusione, la Sezione ha ribadito che l’esercizio provvisorio non può essere considerato un rinvio del termine di approvazione del bilancio e che, di conseguenza, le Regioni devono rispettare il divieto di assunzione imposto dalla normativa vigente fino all’approvazione del bilancio definitivo.

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