Esternalizzazione di servizi: il Comune non può mettere a disposizione dell’appaltatore il personale precedentemente adibito al servizio

Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 47 del 14 dicembre 2016

Nella fattispecie in esame, un Comune chiede se, sul piano della sana gestione, sia possibile convenire, in sede di appalto, che il Comune metta a disposizione dell’appaltatore del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, del servizio di giardinaggio e dei servizi manutentivi del patrimonio comunale, le attrezzature, i mezzi e il personale fino ad ora utilizzato in via diretta, i cui oneri assistenziali, assicurativi e retributivi resterebbero a carico del Comune stesso, che si farebbe altresì carico degli oneri di bollo e di assicurazione dei mezzi, del materiale di pulizia per gli Uffici e materie prime per la manutenzione esterna e del corrispettivo per il conferimento in discarica. Rimarrebbero esclusi gli altri costi per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti.

La Sezione afferma che:

  1. l’appalto dovrà seguire le regole della evidenza pubblica contenute nelle vigenti disposizioni, anche con riferimento alle soglie di rilevanza del valore del servizio ai sensi dell’art. 35, comma 6, del Dlgs. n. 50/16, in relazione al mantenimento a carico del Comune delle spese di personale e di altri oneri;
  2. l’utilizzo di personale comunale, con oneri a carico di quest’ultimo, non deve tradursi in una interesse comune dell’Ente nell’attività di impresa dell’affidatario e non si qualifica senz’altro come conforme alla sana gestione;
  3. il Comune deve chiarire come intenda conformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 1, commi 4 e 6, del Dlgs. n. 152/06 e all’art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01, il quale espressamente prevede che le amministrazioni interessate ai processi di esternalizzazione devono “ottenere conseguenti economie di gestione e (…) adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale”.