Farmacie: regime fiscale Iva, Ires e Irap da applicare alla remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 219 del 27 aprile 2022, ha trattato il corretto regime fiscale ai fini Iva, Ires e Irap da applicare alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il Decreto 11 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. n. 259/2021, prevede che, “a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 sia riconosciuta alle Farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn.), secondo la ripartizione individuata nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto”.

E’ stato chiesto quale sia il trattamento fiscale di tali somme aggiuntive e quindi se ricadano o meno nell’ambito di applicazione dell’Iva e se concorrano o meno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Iva

Ai fini Iva l’Agenzia ha ricordato che un contributo assume, in linea generale, rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (vedasi Circolari n. 34/E del 2013 e n. 20/E del 2015). In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Pertanto, non sono rilevanti ai fini Iva le somme erogate per ristorare le Imprese, in quanto il soggetto beneficiario non assume un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere.

Nel caso in esame l’Agenzia ha ricordato il citato Decreto 11 agosto 2021, con il quale è stata data applicazione a quanto previsto dal Dl. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, in materia di remunerazione aggiuntiva per le Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. La parte introduttiva del Decreto, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle Imprese, connesso all’emergenza da “Covid-19”.

La durata della remunerazione aggiuntiva è prevista per un tempo limitato, avendo decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, e per il successivo comma 2 “la remunerazione aggiuntiva … non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della Legge n. 178/2020”.

Tali disposizioni hanno indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da “Covid-19” e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva.

Tale posizione è stata poi confermata dalla Risposta n. 227 del 28 aprile 2022.

Imposte dirette e Irap

L’Agenzia ha richiamato l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, il quale ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.  61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.

Alla luce della disposizione sopra richiamata, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa in esame, l’Agenzia ha ritenuto che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn., non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive.