Tar Calabria, Sentenza n. 503 del 14 marzo 2025
Una Società ha partecipato a una Gara pubblica per la gestione triennale dei “Servizi di ripristino stradale dopo incidenti”, presentando tutta la documentazione necessaria, compreso un contratto di avvalimento stipulato con un’altra Azienda al fine di dimostrare il possesso di un requisito specifico richiesto dal Bando: il cosiddetto “fatturato specifico”, ovvero l’aver svolto nel triennio precedente un Servizio analogo per natura e durata, per un importo minimo di Euro 200.000, in Comuni o Province con almeno 35.000 abitanti. Questo requisito, secondo la lex specialis, rientrava tra quelli di capacità tecnico-professionale.
La Società, pur essendosi classificata al primo posto nella Graduatoria provvisoria, è stata esclusa dalla Gara perché, secondo la Stazione appaltante, il contratto di avvalimento era nullo: mancava l’indicazione puntuale delle risorse tecniche e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria, come richiesto dall’art. 104 del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” in caso di avvalimento di tipo tecnico-operativo. Contro l’esclusione, la Società ha proposto ricorso sostenendo che il requisito del fatturato specifico si fonda su esperienze pregresse, già maturate dall’Impresa ausiliaria, e non su risorse che devono essere messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. In questo senso, ha contestato l’obbligo di dettagliare nel contratto mezzi e risorse tecniche, ritenendolo sproporzionato rispetto alla reale natura del requisito. Secondo la sua tesi, l’avvalimento doveva considerarsi di tipo “di garanzia” e non “operativo”, e quindi ammissibile anche con contenuto generico.
I Giudici hanno accolto il ricorso, affermando che, sebbene il nuovo “Codice” qualifichi il fatturato specifico come requisito tecnico-professionale, esso si riferisce comunque ad attività già svolte, e non comporta la messa a disposizione di strutture o personale per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, non è necessario indicare nel contratto le risorse utilizzate per generare quel fatturato, che non saranno impiegate nel futuro appalto. Una richiesta del genere è stata ritenuta irragionevole, eccessivamente formalistica, e contraria al Principio di favor partecipationis, che mira a garantire la più ampia partecipazione possibile alle Gare pubbliche. In conclusione, i Giudici hanno stabilito che, anche se il fatturato specifico è qualificato come requisito tecnico-professionale, il relativo avvalimento resta valido anche in assenza dell’indicazione dettagliata di mezzi e risorse, poiché riguarda un’esperienza pregressa e non un impegno di risorse future.
L’esclusione dell’Impresa è quindi illegittima se il Disciplinare non prevede espressamente l’obbligo di dettagliare tali elementi.





