Corte di Cassazione, Sentenza n. 25528 del 17 settembre 2025
La questione controversa
La controversia riguarda la possibilità di escludere l’indennità di turno dalla retribuzione spettante durante le ferie nel pubblico impiego. Secondo l’impostazione restrittiva, tale indennità avrebbe natura strettamente “prestazionale”: essendo legata allo svolgimento effettivo dei turni, verrebbe meno durante il periodo feriale, quando il dipendente non presta servizio. Questa lettura, però, entra in conflitto con la disciplina europea e nazionale, che tutela le ferie come periodo di recupero psicofisico da godere senza penalizzazioni economiche. Il nodo centrale consiste dunque nello stabilire se la retribuzione feriale debba essere commisurata alla sola attività effettivamente svolta o se debba riprodurre la retribuzione ordinaria, comprensiva delle voci stabili correlate a mansioni e status, tra cui l’indennità di turno tipica del servizio organizzato su rotazioni.
Cosa chiarisce la Corte di Cassazione
La Suprema Corte afferma che l’indennità di turno deve essere corrisposta anche durante le ferie. Il Principio è fondato sull’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che impone il mantenimento di una “retribuzione ordinaria” nel periodo feriale, e sull’art. 10 del Dlgs. n. 66/2003, che recepisce tale obbligo nell’ordinamento nazionale. I Giudici di legittimità chiariscono che la retribuzione delle ferie non può essere inferiore a quella ordinaria e deve includere le componenti stabili che caratterizzano la posizione professionale del lavoratore: tra queste rientra l’indennità di turno, in quanto collegata in via strutturale all’organizzazione del lavoro e non all’effettiva esecuzione del turno nel singolo giorno. Pagare di meno durante le ferie costituirebbe un deterrente al loro godimento e si porrebbe in contrasto con la finalità di tutela della salute, con l’art. 36 della Costituzione (proporzionalità e sufficienza della retribuzione) e con l’art. 2109 del Cc. (diritto alle ferie). Le clausole dei Ccnl del comparto sanità devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, escludendo letture che determinino una riduzione ingiustificata del trattamento economico feriale. Ne deriva il rigetto dell’orientamento che esclude l’indennità di turno durante il periodo di ferie.
In conclusione
Secondo la Corte di Cassazione, la retribuzione durante le ferie deve essere identica a quella ordinaria e comprendere tutte le voci stabili legate a mansioni e status, tra cui l’indennità di turno. Escludere tali elementi violerebbe la direttiva europea sulle ferie, il Dlgs. n. 66/2003, i principi costituzionali sulla retribuzione e il diritto al riposo, oltre a creare un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie, in contrasto con la tutela di salute e sicurezza.





