Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C-810/24 del 5 febbraio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di “finanza di progetto” è incompatibile con il diritto dell’Unione quando consente a tale soggetto, dopo la conclusione della gara, di adeguare la propria offerta a quella risultata migliore e di ottenere comunque l’aggiudicazione della concessione, poiché una simile facoltà viola i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e concorrenza effettiva sanciti dall’art. 3 della Direttiva 2014/23/UE e dagli artt. 30 e 41 della medesima Direttiva,
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