Con il Parere di precontenzioso n. 374/2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre 2025, l’Anac è intervenuta nei confronti di un Comune umbro in merito alla Gara europea per “Partenariato pubblico privato” (“Ppp”) relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell’Impianto di cremazione comunale, per un importo di 25,7 milioni di Euro.
L’Autorità ha ritenuto incompatibile con la natura della finanza di progetto la clausola della lex specialis che attribuiva punteggio pari a zero all’offerta economica, invitando l’Amministrazione ad annullare in autotutela il Bando e il Disciplinare di gara e a procedere alla riformulazione dei documenti di Gara nel rispetto dei principi del “Codice dei Contratti pubblici”.
Secondo Anac, la decisione del Comune di non valorizzare la componente economica dell’offerta è contraddittoria e incoerente con la logica del “project financing” e con gli artt. 185 e 193 del Dlgs. n. 36/2023.
Pur riconoscendo la discrezionalità dell’Ente concedente nel bilanciare i pesi tra elementi tecnici ed economici, l’Autorità ha precisato che “non si può totalmente prescindere dalla valutazione della componente quantitativa”, la quale rappresenta un elemento essenziale per verificare la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta.
L’Anac ricorda che la finanza di progetto è un’operazione complessa che coinvolge capitali privati per la realizzazione e la gestione di Opere pubbliche o di pubblica utilità, in cui il rischio operativo ed economico è trasferito all’Operatore.
Pertanto, rendere irrilevante la componente economica dell’offerta significa snaturare la logica del “Ppp”, in quanto impedisce di valutare adeguatamente il “Piano economico-finanziario” (“Pef”) e la capacità del concessionario di sostenere l’investimento nel tempo. L’Autorità ha quindi chiarito che “non è compatibile con l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la decisione di attribuire peso pari a zero all’offerta economica”, poiché ciò priva la Commissione giudicatrice di uno strumento fondamentale di valutazione e svilisce un elemento costitutivo della concessione stessa.
Il Comune è ora chiamato ad adottare un provvedimento di autotutela entro 15 giorni, comunicando all’Autorità la propria decisione. In caso contrario, Anac potrà promuovere ricorso per la tutela dell’interesse pubblico.



