Finanza locale: erogato il “Fondo per la legalità e per la tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori”

È stato erogato, per l’anno 2024, il “Fondo” assegnato agli Enti Locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri Amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 23 settembre 2024, attraverso il quale informa che, con Decreto dirigenziale del 16 settembre 2024, è stato erogato, per l’anno 2024, il “Fondo” istituito dall’art. 1, comma 589, della Legge n. 234/2021, come incrementato dall’art. 1, comma 820, della Legge n. 197/2022, assegnato agli Enti Locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri Amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

Il riparto del “Fondo” in esame è stato disposto con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2024..

Gli Enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione centrale per la Finanza locale nella Sezione “Consulta le banche dati”, selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Contributi per iniziative legalità e per la tutela degli Amministratori vittime di atti intimidatori”.

Per i Comuni della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati per il tramite della stessa Regione e Province autonome.

Come evidenziato dal Comunicato, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del richiamato Decreto interministeriale 5 agosto 2024, il contributo erogato è utilizzato dagli Enti Locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per le finalità indicate nel medesimo art. 1, comma 4.