Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso il Comunicato 4 dicembre 2023, attraverso il quale ha reso noto che con Decreto dirigenziale 1° dicembre 2023 è stato disposto, a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso che hanno trasmesso l’apposita Certificazione, il pagamento a rimborso della spesa sostenuta per il funzionamento della Commissione straordinaria di cui all’art. 144 del Tuel.
Come si apprende dal Comunicato, il rimborso riguarda il saldo per l’anno 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023, offrendo un sostegno finanziario continuo agli Enti coinvolti in questa delicata situazione.
Il Comunicato segnala che, entro il prossimo 15 aprile 2024, tutti gli Enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso dovranno produrre, sia una Certificazione (Modello “A” allegato al Comunicato) nella quale dovranno essere riepilogate le spese che si prevede di sostenere nell’intero anno 2024, che una Certificazione a consuntivo (Modello “B” allegato al Comunicato) delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2023.
Sono tenuti altresì a presentare una Certificazione di rendiconto delle spese sostenute (Modello “B” allegato al Comunicato) gli Enti in cui la gestione commissariale è terminata durante l’anno 2023 o nel corso degli anni precedenti, che risultano ad oggi ancora inadempienti. Tali Enti sono tenuti a trasmettere, oltre la Certificazione, copia del verbale di proclamazione del Sindaco neoeletto.
La mancata presentazione del Certificato di rendiconto delle spese comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.
La Certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo Pec all’indirizzo “finanzalocale.prot@pec.interno.it”. Con l’occasione, si sottolinea che gli adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del Decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.
Al n. 06/46548190 ed alla e-mail “pasqualelucio.franciosi@interno.it” (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di Pec) possono essere richiesti eventuali chiarimenti. Al fine della Certificazione degli oneri sostenuti per la Commissione straordinaria, il Viminale riporta il Parere espresso dalla Direzione centrale per le Autonomie, in occasione di apposito quesito formulato da un altro Ente Locale, in riferimento alla durata della Commissione straordinaria: “[…] che il Sindaco neoeletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla Commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti di competenza della Giunta. Si osserva altresì che l’avvenuto svolgimento delle Consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della Commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della Elezione del Consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’Organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’Ente Locale, è ipotizzabile un intervento dei Commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova Amministrazione […]”.
Da ultimo, la Direzione rammenta che l’art. 1, comma 704, della Legge n. 296 del 2006, ha previsto, inoltre, che gli importi rimborsati devono essere destinati dagli Enti Locali a spese di investimento.




