Fioriere posizionate nello spazio privato antistante gli esercizi commerciali: rientrano nell’attività edilizia libera

Nella Sentenza n. 1041 del 15 febbraio 2018 del Tar Campania, alcuni proprietari di esercizi commerciali hanno impugnato un’Ordinanza con la quale il Comune ha ordinato loro di provvedere, entro 5 giorni dalla data di ricezione della Ordinanza stessa, alla rimozione delle 12 fioriere da essi installate lungo lo spazio antistante i negozi e “allocate in piccoli scavi con profondità di circa cm. 10 per cm. 30 di lunghezza, e cm. 320 di larghezza, senza alcun titolo edilizio abilitativo”.

I Giudici rilevano che, effettivamente, a termini dell’art. 6 del Dpr. n. 380/01, “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell’attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo. Rientrano tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Peraltro, le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 380/01, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4, del Dpr. n. 380/01, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizion,e che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a “permesso di costruire”. Dunque, i Giudici affermano che le fioriere oggetto di contestazione, in quanto collocate nello spazio privato, rientrerebbero nell’ambito dei “lavori edilizi liberi”, ai sensi dell’art. 6, lett. e-quinquies), del Dpr. n. 380/01, quali “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” e, di conseguenza, il Comune in questione ha erroneamente applicato l’art. 31 del Dpr. n. 380/01. In ogni caso – precisano i Giudici – ove anche non si trattasse di opere rientranti nell’attività edilizia libera, per la natura e consistenza delle stesse sarebbe al più necessaria la previa comunicazione di inizio lavori. Andrebbe pertanto escluso che le fioriere siano sanzionabili con la demolizione. In conclusione, l’Ordinanza comunale in questione deve ritenersi illegittima.