Fondi paritetici interprofessionali: per l’Anac si applicano le procedure di aggiudicazione previste dal “Codice degli Appalti”

Il Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, ha inviato il 15 gennaio 2016 al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, una lettera in merito all’applicabilità del “Codice dei Contratti pubblici” ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, ed alla qualificazione giuridica dei fondi medesimi.

Il Presidente puntualizza che detti Fondi possono considerarsi Organismo di diritto pubblico. Da tale qualificazione giuridica discendono, come diretta ed immediata conseguenza, da un lato, l’obbligo di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal “Codice dei contratti pubblici”; dall’altro, i poteri di vigilanza dell’Anac sugli affidamenti di appalti pubblici da essi disposti.

I Fondi in oggetto, in quanto Organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal “Codice dei Contratti pubblici” e sono vigilati dall’Anac, sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10, del Dlgs. n. 163/06. La sussistenza del suddetto profilo oggettivo non può essere affermata in astratto, ma deve necessariamente essere accertata caso per caso, in base ai parametri normativi.