“Fondo anticipazioni di liquidità”: accantonamento obbligatorio e corretta contabilizzazione (nessuna discrezionalità dell’Ente)

Corte dei conti Lazio, Delibera n. 14 del 12 febbraio 2026

Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che, per le anticipazioni straordinarie di liquidità, la contabilizzazione e l’accantonamento previsti dalla normativa non sono una scelta discrezionale dell’Ente ma un obbligo, è stato rilevato un lieve errore nella registrazione della quota capitale residua al 31 dicembre 2024, che dovrà essere corretto nel rendiconto successivo, e soprattutto è stata evidenziata una gestione non coerente con le regole vigenti perché l’ente ha dichiarato di aver deciso di non iscrivere in bilancio la quota capitale collegata al “Fondo” e di non

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