“Fondo contrattuale per il trattamento accessorio del personale”: il limite massimo è quello destinato allo stesso fine nel 2015

 

Nella Delibera n. 27 del 17 marzo 2017 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in materia di personale, con particolare riguardo alla esatta determinazione del “Fondo contrattuale per il trattamento accessorio del personale”. Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 consente di quantificare il suddetto “Fondo” in misura non superiore a quella del 2015, decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ma “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

La Sezione chiarisce che gli Enti Locali devono contenere il “Fondo destinato al trattamento accessorio del personale”, anche di qualifica dirigenziale, entro il limite massimo di quanto destinato allo stesso fine nel 2015, nonché eventualmente decurtarlo in proporzione alle riduzioni del personale in servizio medio tempore intervenute, tenendo conto tuttavia, in tale calcolo, anche del personale assumibile in base alla programmazione triennale.

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