Nella Sentenza n. 109 del 17 marzo 2021 della Corte dei conti Calabria, la Sezione rileva che la gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l’Economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare attraverso il conto giudiziale la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse. In disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’Ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’Ente.
Inoltre, il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate. Vi può essere responsabilità concorrente dell’Economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del Servizio “Finanziario” (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione.
Il Fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese. Tale Fondo deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell’Ente, quale espressione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente.